Statuto Border Canary Club Italiano

VERBALE DI PRIMA ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI


L'anno 2000, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 14:30 si sono riuniti in Ferrara, presso l'ente fiera situato in via Bologna 534, d'accordo tra loro, i signori allevatori di canarini razza Border regolarmente iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani:

Mambelli Oriano, Soban Paolo, Montano Antonio, Franz edy, Zenodocchio Antonio, Mattia Pompeo, Carboni Gianfranco, Corrado Francesco, Caucci Daniele, Zavaglia Antonio, Macari Danilo, Fiorentino Pasquale, Morra Silvio, Musiani Ferruccio, Italiano Giovanni, Cressoni Luca, Baldan Mario, Masiero Orlando, Mapelli Alessandro, Francesconi Lelio, Giove Tony, Casiraghi Ivan, Galzignato Giorgio, Padrini francesco, Faccin Mirco.
I suddetti signori si riuniscono per costituire il

Border Canary Club Italiano (B.C.C.I.)

dopodichè procedono democraticamente alla composizione del primo Consiglio Direttivo ed alla distribuzione delle cariche che risultano così:

Presidente: Sig. Mambelli Oriano
Vice Presidente: Sig. Soban Paolo
Segretario/Cassiere: Sig. Montano Antonio
Consiglieri: Sig.ri Zenodocchio Antonio e Franz Edy

Si procede infine alla discussione, alla redazione ed all'approvazione del seguente STATUTO che tutti i Soci Fondatori firmeranno per l'approvazione. L'assemblea si chiude alla ore 15:30


Art. 1
- Oggi, 17 dicembre 2000, in Ferrara, presso l'ente fiera, in via Bologna 354, si costutuisce il "Border Canary Club Italiano", qui di seguito denominato anche BCCI, la cui sede sarà presso il Sig. Antonio Montano, via Ferrarecce 68, 81100 Caserta, dove dovrà pervenire tutta la corrispondenza
Art. 2
- Scopo del BCCI è quello di diffondere la conoscenza del Canarino Border, realizzando incontri, manifestazioni specialistiche e mostre sempre più qualificate e specialistiche, il BCCI non persegue fini di lucro; non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Art. 3
- Il BCCI si propone altresì di collaborare con la Commissione Tecnica Nazionale Canarini di Forma e Posizione Lisci e con la Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) allo scopo di tutelare lo standard ufficiale
Art. 4
- Al BCCI possono aderire tutti gli appassionati che ne rispettino le regole e che siano iscritti a Federazioni aderenti alla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM)
Art. 5
- I soci del BCCI saranno chiamati in Assemblea Generale Ordinaria, con regolare convocazione, almeno una volta all'anno, per verificare gli scopi prefissi e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; le decisioni verrano prese a maggioranza dei soci; ogni socio avrà diritto ad un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2 del Codice Civile. Per eventuali modifiche allo statuto (di cui solo in questo caso è necessaria l'approvazione dei tre quarti dei soci), e per la nomina degli Organi Direttivi del Club è consentito il voto ai soci maggiori d'età. Per motivi funzionali, verrà eletto un Consiglio Direttivo (C.D.) composto da cinque membri soci, che rimarrà in carica tre anni, con funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario/Cassiere e due Consiglieri.
Art. 6
- Tutte le votazioni all'interno del BCCI sono "PALESI" (ovvero non segrete) e debbono pervenire personalmente, per posta, fax, o per telegramma entro l'orario di riunione od Assemblea. In tal modo ogni socio, pur distante, sarà favorevolmente responsabilizzato ai problemi fondamentali del BCCI, evitando così l'uso della "delega" che non permette l'approfondimento dell'argomento della votazione.
Art. 7
- Un socio che non eserciti il diritto-dovere della votazione, ove richiesta, per tre volte consecutive, può essere radiato senza restituzione della quota associativa.
Art. 8
- Ogni socio ha il diritto di pensarla in modo diverso da quello che è l'orientamento del BCCI, ha il diritto ed il dovere di esporre le proprie idee nelle opportune riunioni, nelle quali può far mettere all'ordine del giorno le proprie proposte. Ma deve accettare il volere democratico della maggioranza e se, con discorsi od azioni, incrini l'immagine del BCCI nei valori fondamentali: unitarietà, uniformità di intenti e di obiettivi, può, dopo aver ricevuto un avvertimento scritto e persistendo nell'atteggiamento, essere radiato dal BCCI e, ad insidacabile giudizio del C.D., può non ottenere la restituzione della quota associativa.
Art. 9
- Ai membri del C.D. saranno rimborsate le spese sostenute per il BCCI. Non saranno rimborsate spese di viaggio o altro per partecipare alle riunioni del BCCI.
Art. 10
- Il C.D. rappresenta il BCCI nei rapporti con gli Organi Ornitologici Nazionali ed Esteri, convoca l'assemblea dei soci, attua le decisioni assembleari e vigila sul rispetto delle nomre fissate. E' compito del C.D. redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, depositato presso la sede del BCCI ed in libera visione ai Soci; preparare i bilanci preventivo e consuntivo che dovrannoe essere approvati dall'assemblea dei soci.
Art. 11
- Data l'elevata frammnentazione dei Soci nelle aree geografiche, potrebbe essere istituita la figura di un "Fiduciario di Area del Club" (F.A.C.)
  • il F.A.C. deve essere un socio del BCCI, viene nominato o rimosso ad insindacabile giudizio del C.D.
  • il F.A.C. funge da tramite tra il BCCI ed i soci dalla sua area, fornendo loro gli orientamenti del BCCI e lo spirito che li animano
  • il F.A.C può organizzare , con la collaborazione dei soci della sua area e, previa autorizzazione rilasciata dal C.D. del BCCI, manifestazioni culturali tipo convegni o dibattiti, per la divulgazione e la selezione del canarino Border
  • il F.A.C. si attiva per il reperimento di nuovi soci e per il rinnovo dei vecchi
  • il F.A.C. può essere sostituito del C.D. nel caso in cui non ottemperi ai compiti di sua competenza o per espressa richiesta dello stesso
  • il F.A.C. per motivi di bilancio, non ha diritto a rimborsi
  • il F.A.C. data la lontananza dalla sede, può essere contattato per le decisioni improvvise del C.D., anche telefonicamente prima, durante, e dopo le riunioni del C.D.
  • in caso di scioglimento del C.D., per fine mandato o altro motivo, decade automaticamente anche l'incarico del F.A.C.; il nuovo C.D. ha ovviamente, la facoltà di rinominare il F.A.C. della precedente gestione.
Art. 12
- Il BCCI per il perseguimento dei fini sociali, potrà acquisire, con il contributo dei soci, beni mobili ed immobili che resteranno al patrimonio stesso.
Art. 13
- Il BCCI, tramite il Presidente, potrà aprire ed intrattenere rapporti bancari, accendere mutui, costituire ipoteche e quant'altro necessario all'attività sociale.
Art. 14
- La quota di iscrizione al BCCI e le modalità di aprtecipazione alle mostre saranno stabilite, ogni anno, dall'assemble dei soci. Le quote associative al BCCI sono intrasmissibili e non rivalutabili. In caso di scioglimento del BCCI, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione o Club con finalità ananloghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n.662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
- Il BCCI si impegna in proprio od assieme ad Associazioni Ornitologiche, ad organizzare almeno una mostra all'anno, ai soci saranno garantite agevolazioni all'ingabbio di tali mostre specialistiche. Il BCCI si riserverà di diffondere ai soci ed agli organi competenti, un bollettino specialistico periodico.
Art. 16
- I giudici verranno individuati dal BCCI e fatti regolarmente richiedere dal comitato organizzatore della mostra.
Art. 17
- Per quanto non contemplato nel presente statuto-regolamento, valgono le disposizioni della Federazione Ornicoltori Italiani - Regolamento dei Clubs di Specializzazione
Redatto, letto ed approvato dai soci fondatori in Ferrara